.il contratto a progetto non è nient'altro che un contratto di collaborazione con una determinata azienda. Con questo tipo di contratto non hai nè ferie nè malattia pagata,nè contributi alla pensione o tfr.io ho avuto un contratto così x 2 anni.ma sai quando si ha 20anni non si pensa a queste cose!!
è una tipologia contrattuale che rientra tra i contratti di collaborazione. con questo tipo di contratto non diventi un lavoratore dipendente ma un collaboratore autonomo per tanto mantieni l'autonomia nell'orario di svolgimento del progetto, nei degli accordi con committente - datore di lavoro. il progetto è un elemento essenziale di questo contatto e ad esso è legata la durata del contratto. Obbligatoria per il lavoratore è l'iscrizione alla gestione separata INPS.I contratti a progetto (co.co.pro.) sono anche detti contratti di collaborazione per programma ed sono una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dal D. Lgs. n. 276/2003, c.d. Legge Biagi. I co.co.pro. (contratti a progetto) definiscono il lavoratore non come un dipendente, ma un collaboratore autonomo. L’attività svolta dal collaboratore, infatti, deve essere legata alla realizzazione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso). Forma dei contratti a progetto: I contratti di lavoro a progetto devono avere la forma scritta (al contrario delle co.co.co.) e devono definire: * la durata determinata o determinabile del progetto; * il contenuto del progetto o programma di lavoro (o delle fasi di esso); * il corrispettivo (e i criteri per determinarlo); * i tempi e le modalità del pagamento; * la disciplina dei rimborsi spese; * le modalità del coordinamento con il committente relative all’esecuzione, anche temporale della prestazione lavorativa; * le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto.La forma scritta è necessaria ai fini della prova, come stabilito dall’articolo 62 del decreto legislativo 276/93 poiché in caso di contenzioso relativo alla natura del contratto, è fondamentale per dimostrare l'esistenza o meno del progetto.Nel caso in cui il progetto non esista in forma scritta, il tribunale può modificare il rapporto di lavoro da progetto in un contratto a tempo indeterminato.Se invece il giudice verifica che il collaboratore a progetto svolge la propria attività senza autonomia e quindi è soggetto ad un tipo di rapporto equivalente a quello dei lavoratori subordinati, il tribunale può disporre la trasformazione del contratto a progetto nel tipo di contratto più idoneo all’attività svolta (ad esempio part-time, tempo de terminato, ecc).Durata dei contratti a progetto: La legge Biagi non impone una durata massima dei contratti a progetto. I contratti a progetto devono avere una durata determinata o determinabile in base alle peculiarità del programma del progetto.Rescissione dei contratti a progetto: I contratti a progetto possono essere rescissi dal datore di lavoro prima della scadenza per due motivi: per giusta causa e per eventuali causali, che il datore può richiedere di inserire nei contratti a progetto.I contratti a progetto possono comprendere la clausola del preavviso, che una volta firmata dal collaboratore a progetto riconosce al datore di lavoro di interrompere il contratto dopo un semplice preavviso (art 67, comma 2. D.Lgs.276/03).Inoltre, in caso di malattia o infortunio del collaboratore, il datore di lavoro può interrompere il contratti a progetto anche prima della sua scadenza.Successione dei contratti a progetto: Lo stesso collaboratore può stipulare contratti di lavoro successivi aventi come oggetto un programma analogo o anche del tutto diverso. La legge non pone limiti alla successione di contratti a progetto.una cosa schifosa
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